Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 9, primo comma, della legge 1 luglio 1955, n. 638,
contenente norme per la previdenza del personale delle aziende
private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente
iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in
servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e
distribuzione del gas ed ai servizi tecnici, amministrativi,
contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le
aziende che erano gia' iscritte, prima della emanazione della
predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge
stessa, comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del
gas svolgevano e svolgono altre attivita' industriali e commerciali,
anche se prevalenti.