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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18
giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14
gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:
"La Commissione e' presieduta dall'ingegnere capo del competente
Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:
1) l'intendente di finanza;
2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;
3) il capo del Servizio idrografico competente;
4) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
5) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della
Provincia;
6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori
diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori,
da nominare dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle
rispettive Organizzazioni provinciali;
7) due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da
nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle
Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento
cooperativo;
8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati".