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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, e) sostituito dal
seguente:
"Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a
commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.
Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le
competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo
in servizio.
Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di
indennita' di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per
promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianita' o di minore
anzianita', appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a
raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.
I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle
modalita' di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19
ottobre 1944, n. 295".