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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e
l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facolta' di
imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in
guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti
di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo
finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al
funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.