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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 1954, n. 1451, e' sostituito dal seguente:
"Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente
articolo e' attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la
categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto
dell'anzianita' di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo
comma dell'articolo stesso.
Al personale suddetto e' conservata, a titolo di assegno personale
riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione,
l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in
godimento alla data di entrata, in vigore del presente decreto, a
titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennita'
di funzione ed assegno perequativo e tredicesima mensilita', rispetto
al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di
retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilita', come
impiegato avventizio.
L'assegno personale di cui al precedente comma e' conservato, con
le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento
dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori.
Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o
retribuzione, e' considerato utile agli effetti del trattamento di
quiescenza.
Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono
riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennita'
di licenziamento di cui allo articolo 9 del decreto legislativo 4
aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione,
i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente
decreto".