Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I professori di ruolo speciale transitorio che, allo atto della
entrata in vigore della legge 12 agosto 1957, n. 799, non avevano
compiuto il prescritto periodo di prova per il posto occupato,
possono chiedere, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei
ruoli transitori ordinari, l'applicazione delle disposizioni della
citata legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge o dal compimento del periodo di prova. Qualora essi si
trovino in una delle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 3
della citata legge 12 agosto 1957, n. 799, modificato dall'art. 1
della legge 2 aprile 1958, n. 303, saranno dispensati dall'esame -
colloquio e collocati nel ruolo ordinario o nel ruolo transitorio
ordinario cui aspirano dal 1 ottobre successivo al compimento del
periodo di prova.