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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n.
961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei
prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1 maggio 1948
ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della
Amministrazione militare anglo-americana negli uffici delle
Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si
trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.
Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo
all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16,
debbono presentare, a pena, di decadenza, domanda documentata nel
termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianita' di servizio
stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262,
o, qualora l'anzianita' stessa, sia gia' compiuta alla data di
entrata in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da
tale data.
La sistemazione contesa dai precedenti commi non puo' comunque
avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo
compreso tra la data di sistemazione ed il 1 luglio 1956 e'
considerato come anzianita' di ruolo speciale transitorio.