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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica, e
magistrale, il cui personale e' a carico dello Stato, e' assegnato un
segretario.
Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300
alunni e' assegnato in aggiunta al segretario, un applicato di
segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia
superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al
segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di
segreteria.
Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un
altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.