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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il terzo comma dell'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e'
sostituito, con effetto dal 1 luglio 1948, dal seguente:
"I benefici di cui al primo comma sono estesi altresi' agli atti e
contratti occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 2
aprile 1948, n. 688, ivi compresi gli atti e contratti posti in
essere dall'ente concessionario, fermi restando i maggiori benefici
contenuti in leggi speciali, in quanto applicabili.
I corrispettivi degli appalti e dei subappalti occorrenti per le
ricostruzioni e riparazioni contemplate dal citato decreto
legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sono esenti dall'imposta generale
sull'entrata".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - ZACCAGNINI -
TRABUCCHI - PELLA -
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA