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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere confermato
solo per un altro quadriennio.
Al presidente del consiglio nazionale delle ricerche e' attribuita,
a carico del bilancio del Consiglio stesso, una indennita' il cui
ammontare e' stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa, con il Ministro per il tesoro, su proposta della
Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche.