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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di
merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956.