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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta'
in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili
corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.