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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni degli articoli 3, comma terzo, e 4 del testo unico
approvato con decreto Presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, si
applicano anche per gli esercizi sociali chiusi anteriormente al 1
gennaio 1960.