Legge Ordinaria n. 164 del 25/02/1960 (Pubblicata nella G.U. del 17 marzo 1960 n. 67)
Modifica dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, sull'ordinamento delle banche popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' modificato come
segue:
  "Per  le  banche  popolari  aventi  un  capitale  non  inferiore  a
cinquanta  milioni  di lire il valore nominale delle azioni possedute
da ciascun socio non puo' superare le lire un milione;
  per  le  banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta
milioni  di  lire,  nessun  socio puo' possedere tante azioni, il cui
valore   nominale   superi   le  lire  cinquecentomila,  a  meno  che
l'eccedenza  derivi  da  distribuzione  gratuita o dall'esercizio del
diritto  d'opzione  per  quelle  precedentemente possedute da ciascun
socio.  In  tale  caso,  il  valore  nominale  complessivo non potra'
superare il milione di lire".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 febbraio 1960

                               GRONCHI

                                           SEGNI - TAMBRONI - GONELLA
                                                         - ZACCAGNINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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