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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, e' modificato come
segue:
"Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a
cinquanta milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute
da ciascun socio non puo' superare le lire un milione;
per le banche popolari, aventi un capitale inferiore ai cinquanta
milioni di lire, nessun socio puo' possedere tante azioni, il cui
valore nominale superi le lire cinquecentomila, a meno che
l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita o dall'esercizio del
diritto d'opzione per quelle precedentemente possedute da ciascun
socio. In tale caso, il valore nominale complessivo non potra'
superare il milione di lire".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - GONELLA
- ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA