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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe
nocive, con annessi Protocollo di firma e Atto finale, firmata a
Ginevra il 26 giugno 1936.