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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 3 del testo unico delle disposizioni, concernenti gli
stipendi e assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, quale risulta modificato dall'articolo
unico della legge 18 aprile 1938, n. 622, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3. - L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali generali e'
fatta con decreto Ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti.
All'attribuzione degli stipendi agli ufficiali degli altri gradi si
provvede con decreti dei comandanti militari territoriali o del
comandante generale dell'Arma dei carabinieri, soggetti a controllo
preventivo da parte delle Ragionerie regionali dello Stato ai termini
dell'art. 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1955, n. 1544, e da registrarsi dagli uffici di controllo
distaccati della Corte dei conti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA