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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi assegnati alle Sezioni di credito industriale del Banco di
Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, dell'art. 9 del
decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e degli articoli 1 e 2
della legge 9 maggio 1950, n. 261, sono, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 26 della legge 29 luglio 1957, n. 634, conferiti ai
predetti Banco di Napoli e Banco di Sicilia.