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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di
attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori
agricoli dipendenti.
Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto, oltre che del presidente:
1) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei
lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della
previdenza sociale;
2) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla
base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Il presidente del Comitato e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, sulla
proposta del Ministro per i lavori pubblici.
I componenti durano in carica cinque anni e possono essere
riconfermati.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un
funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica
non superiore a quella di direttore di divisione.