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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed
assistenziali relativi al personale insegnante e non insegnante non
di ruolo degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e
magistrale, degli Istituti di istruzione tecnica non dotati di
autonomia amministrativa e delle Scuole e corsi di avviamento
professionale, nonche' al personale insegnante delle Scuole popolari,
e per il pagamento delle indennita' e compensi per gli esami nelle
Scuole e negli Istituti statali di istruzione secondaria sopra detti,
dovuti ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 24
ottobre 1946, n. 381, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076,
della legge 4 novembre 1950, n. 888, e della legge 10 marzo 1955, n.
95, e' data facolta' al Ministero della pubblica istruzione di
provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni per la
amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di
importo, ciascuna, non superiore a 85 milioni di lire.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1960
GRONCHI
FANFANI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA