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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a istituire
corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione, fisica, ai quali
possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione
fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un
triennio di anzianita' come incaricati o supplenti, conseguendo
qualifiche non inferiori a "valente" o a "senza demerito" e che
abbiano riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio
prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.
L'ammissione ai corsi e' subordinata all'accertamento della piena
idoneita' fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei
titoli di studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n.
88; costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di
abilitazione magistrale per le Scuole di grado preparatorio, di
magistero per la donna e di musica.