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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad integrazione delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6
della legge 19 marzo 1955, n. 160, viene stabilito che gli
insegnamenti di cui all'art. 3 della predetta legge vengano
conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle
nomine degli insegnanti forniti del prescritto titolo di
abilitazione, agli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l'ammissione agli esami di abilitazione, di cui alla legge 15
dicembre 1955, n. 1440, in base all'ordine risultante dalle
graduatorie compilate secondo le modalita' previste dall'art. 2 della
legge 19 marzo 1955, n. 160.