Legge Ordinaria n. 1728 del 30/12/1960 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1961 n. 19)
Norme integrative della legge 19 marzo 1955, n. 160, per quanto concerne il conferimento delle supplenze annuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ad  integrazione  delle norme contenute nel primo comma dell'art. 6
della   legge  19  marzo  1955,  n.  160,  viene  stabilito  che  gli
insegnamenti   di   cui  all'art.  3  della  predetta  legge  vengano
conferiti, nei limiti dei posti disponibili dopo l'espletamento delle
nomine   degli   insegnanti   forniti   del   prescritto   titolo  di
abilitazione,  agli  aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l'ammissione  agli  esami  di  abilitazione,  di  cui  alla  legge 15
dicembre   1955,   n.  1440,  in  base  all'ordine  risultante  dalle
graduatorie compilate secondo le modalita' previste dall'art. 2 della
legge 19 marzo 1955, n. 160.
 

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