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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica dell'art. 12 sulle norme transitorie della legge 29
ottobre 1954, n. 1046, l'obbligo per le Scuole per infermiere ed
infermieri generici di nuova istituzione di tenere nel primo anno del
loro funzionamento un corso di quattro mesi riservato ad aspiranti
che si trovino in determinate condizioni, cessera' con l'anno 1960.