Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di
pubblico interesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e
successive modificazioni ed integrazioni, i Ministeri dei lavori
pubblici e dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a
provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.
I Ministeri di cui al precedente comma possono affidare in
concessione le opere incluse nei programmi di cui all'art. 2 della
legge 29 luglio 1957, n. 635, alle Province, ai Comuni e - ove i
predetti Enti non ne facciano domanda entro i termini di cui al
successivo art. 2 - agli Enti che hanno gia' riconosciuta la
competenza ai sensi delle disposizioni attualmente vigenti in
materia.