Legge Ordinaria n. 18 del 28/01/1960 (Pubblicata nella G.U. del 6 febbraio 1960 n. 31)
Anticipata esecuzione delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale previste dalla legge 29 luglio 1957, n. 635.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo di accelerare l'esecuzione delle opere straordinarie di
pubblico  interesse  di  cui  alla  legge  10  agosto 1950, n. 647, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  i  Ministeri dei lavori
pubblici  e  dell'agricoltura  e  delle  foreste  sono  autorizzati a
provvedere alla esecuzione anticipata delle opere stesse.
  I  Ministeri  di  cui  al  precedente  comma  possono  affidare  in
concessione  le  opere  incluse nei programmi di cui all'art. 2 della
legge  29  luglio  1957,  n.  635, alle Province, ai Comuni e - ove i
predetti  Enti  non  ne  facciano  domanda  entro i termini di cui al
successivo  art.  2  -  agli  Enti  che  hanno  gia'  riconosciuta la
competenza   ai  sensi  delle  disposizioni  attualmente  vigenti  in
materia.
 

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