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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di buonuscita spettante al personale delle Ferrovie
dello Stato e' liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire
dal 1 luglio 1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo
stipendio mensile, aumentato degli assegni personali pensionabili e
dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile.
Per ogni mese intero eccedente e' liquidato un dodicesimo
dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'art.
10, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
All'aumento verra' fatto fronte con il maggior gettito delle
ritenute al personale e del corrispondente contributo
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito del
conglobamento totale del trattamento economico del personale con
effetto dal 1 luglio 1956.