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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto,
avente valore di legge ordinaria, in virtu' del quale venga attuata
una organica revisione delle norme contenute nella parte I,
Condizioni, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose
sulle ferrovie dello Stato", approvate con regio decreto-legge 25
gennaio 1940, n. 9, con l'osservanza dei criteri precisati
nell'articolo seguente.
Le norme di cui al precedente comma saranno da emanare con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i
trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria
e commercio.