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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente:
"L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo
comma:
a) e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello
stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo
straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra
posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e'
sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne'
computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza
e dell'indennita' di licenziamento;
c) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
d) non e' dovuta al personale civile e militare in servizio
all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4
gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe".
Con effetto dal 1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente:
"L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e
non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero".