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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le armi da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione
fabbricate in Italia, nonche' le armi tipo guerra regolamentari
nazionali o straniere, allestite a nuovo o modificate ad uso caccia
da ditte private e per la vendita a privati, debbono essere
sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val
Trompia (Brescia) istituito con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 20,
modificato con regio decreto 15 novembre 1925, o di sua sezione che
dovesse eventualmente costituirsi in altra localita'.
La prova subita deve risultare da appositi marchi impressi dal
Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova
rilasciato dal Banco o dalla sezione.
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta prova,
qualora non portino il marchio della prova gia' subita presso un
Banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione
internazionale considerato Banco ufficiale.
Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le
dogane presso le quali vengono presentate per l'importazione armi da
fuoco non marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova
esteri non riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare
l'inoltro di dette armi in cauzione al Banco nazionale di prova.