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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti
d'America in materia di eccedenze agricole:
Scambio di Note effettuato in Roma il 7 gennaio 1957 per la
modifica del paragrafo 3 dell'articolo 1 e del paragrafo 1
dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti
agricoli in base al titolo I dell'"Agricultural Trade Development and
Assistance Act";
Scambio di Note effettuato in Roma il 30 gennaio 1957 relativo
allo scambio di Note dei 27 febbraio 1956 concernente il programma di
acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di cinque
milioni di dollari in base alla Sezione 402 del "Mutual Security Act"
del 1951;
Scambio di Note effettuato in Roma il 28 gennaio-1 febbraio 1957
relativo allo scambio di Note del 7 gennaio 1957 sopracitato;
Scambio di Note effettuato in Roma il 26 marzo 1957 per una
ulteriore modifica del paragrafo 3 dell'articolo 1 e del paragrafo 1
dell'articolo II dell'Accordo del 30 ottobre 1956 sui prodotti
agricoli in base al titolo I dell'"Agricultural Trade Development and
Assistance Act";
Scambio di Note effettuato in Roma il 2 aprile 1957 relativo allo
scambio di Note del 26 marzo 1957 sopracitato.