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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e'
sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo,
nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti
pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di
edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti
per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi
mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della
spesa totale prevista nel progetto".