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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i
ciechi civili, previsto dall'art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n.
103, nella misura di lire 8.900.000.000, e' elevato, a partire
dall'esercizio finanziario 1959-60, a lire 10.400.000.000.