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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere in
dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti verificatisi nel
territorio nazionale, escluse la Calabria, Lucania e Sicilia, dal 20
giugno 1958 al 10 dicembre 1959 in conformita' alle disposizioni
della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge
13 luglio 1957, n. 554.
Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, i
programmi per l'attuazione delle provvidenze previste in tali
disposizioni.