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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'assistenza invernale ai bisognosi e' autorizzata la cessione
gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso
obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non piu'
idonei ad ulteriore prolungata conservazione.
Detta cessione avverra' entro i limiti che saranno stabiliti dal
Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di due
milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed
igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti
organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.