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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati).
I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione
non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purche' a negozi
non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale
nei piani sopra terra, sono esenti dalla imposta erariale sui
fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la
durata:
a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;
b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;
c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;
d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;
e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;
f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;
g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;
h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;
i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;
l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.
Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate
nell'art. 5 della legge 11 luglio 1942, n. 813.
Restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2
luglio 1949, n. 408, per i fabbricati la cui costruzione anche se
iniziata dopo il 31 dicembre 1959 venga ultimata entro il 31 dicembre
1961.