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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, i punti 1 e 2 sono
sostituiti dal seguente comma:
"Tale premio non si corrisponde:
a) durante i periodi di assenza dal servizio per qualsiasi causa,
esclusi quelli per congedo ordinario;
b) nel primo esercizio finanziario successivo alla attribuzione
della qualifica di "cattivo" o del giudizio complessivo di
"insufficiente";
c) nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario successivo
all'attribuzione della qualifica o del giudizio complessivo di
"mediocre".
Nello stesso art. 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, il
quart'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ferme restando le limitazioni di cui al precedente comma, i
criteri di erogazione del premio saranno fissati con decreto del
Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - SPATARO -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA