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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con effetto dal 1 maggio 1958, il testo dell'art. 201 della legge
26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale
delle ferrovie dello Stato; e' sostituito dal seguente:
"Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio
anteriormente al 1 maggio 1958, in base all'articolo 75, terzo comma,
del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato
con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di
qualifica in altra per la quale sia previsto un piu' elevato limite
di eta', viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di eta'
e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita,
salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165.
La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo
che, anteriormente al 1 maggio 1958, sia passato da una qualifica
dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove
pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno
di personale addetto alla scrittura a macchina.
Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei
normali limiti di eta' e di servizio previsti per la qualifica
rivestita".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1960
GRONCHI
SEGNI - ANGELINI -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA