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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 80, 81, 82 e 88 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificati con la legge 27 febbraio
1958, n. 120, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 80. - "La pensione normale diretta spetta all'iscritto che
cessi dal servizio, dopo venti anni di servizio effettivo valutabile
da parte del Fondo, negli stessi casi previsti dalle norme vigenti
per gli impiegati civili dello Stato.
Per gli iscritti che cessano dal servizio per aver raggiunto il
limite di eta' di 65 anni il periodo minimo di servizio di cui al
precedente comma e' ridotto ad anni quindici.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati per
raggiungimento del limite massimo di eta' hanno effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello di compimento del predetto
limite".
Art. 81. - "Per il diritto alla pensione indiretta o di
riversibilita' a favore dei familiari dell'iscritto o del pensionato
deceduto, si applicano le norme in vigore in materia per gli
impiegati civili dello Stato".
Art. 82. - "L'indennita' una volta tanto spetta all'iscritto che
cessi dal servizio dopo un periodo di servizio effettivo valutabile
da parte del Fondo minore di quello necessario per conseguire il
diritto a pensione ma comunque dopo un anno intero del predetto
servizio, negli stessi casi previsti per gli impiegati civili dello
Stato.
Nei casi di morte in servizio dell'iscritto, l'indennita' di cui al
comma precedente, ove spetti, e' liquidata a favore dei superstiti,
applicando le stesse norme in vigore per gli impiegati civili dello
Stato".
Art. 88. - "Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione,
della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della
misura, delle pensioni e delle indennita', della concessione di
pensione dipendente da infermita' o morte dovute a causa di servizio,
dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dello
inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del
godimento della, pensione, e per ogni altro riflesso, sono
applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le
disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato".