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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal secondo
comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e portato da 32 a 35 anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA