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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo unico della legge 25 luglio 1959, n. 593, che
sostituisce l'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e' aggiunto
il seguente comma:
"Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con suo
decreto alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente
legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA