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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio
1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica, e' estesa, in eguale misura e per la medesima
durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano
dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di
eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.