Legge Ordinaria n. 504 del 23/05/1960 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1960 n. 139)
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono
sostituiti dai seguenti:
  Art.  571.  (Riparazione  degli errori giudiziari). - "Chi e' stato
assolto, in sede di revisione, per effetto della sentenza della Corte
di  cassazione  o  del  giudice  di rinvio, ha diritto, se per dolo o
colpa   grave  non  ha  dato  o  concorso  a  dare  causa  all'errore
giudiziario,  ad  una  equa riparazione commisurata alla durata della
eventuale carcerazione o internamento ed alle conseguenze personali e
familiari derivanti dalla condanna.
  La  riparazione  si  attua  mediante  il  pagamento di una somma di
denaro  oppure,  tenuto  conto delle condizioni dell'avente diritto e
della  natura  del  danno,  mediante  la  costituzione di una rendita
vitalizia;  l'avente  diritto, su sua domanda, puo' essere accolto, a
spese dello Stato in un istituto a scopo di cura o di educazione".
  Art. 572. (Riparazione in caso di morte del prosciolto).
  "Nel  caso  di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso del
procedimento  di  revisione,  ovvero dopo la sentenza di annullamento
senza  rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al
coniuge  non  separato  legalmente  per  sua colpa, ai discendenti ed
ascendenti,  ai  fratelli  e  sorelle ed affini entro il primo grado,
salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.
  A  tali  persone,  tuttavia, non puo' essere assegnata, a titolo di
riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata
al  prosciolto,  la  quale  dovra'  essere ripartita equitativamente,
secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore".
  Art.  573.  (Domanda  di  riparazione pecuniaria). - "La domanda di
riparazione  e' presentata per iscritto nella cancelleria del giudice
competente  a  decidere  sopra  di  essa  o  in  quella  della  Corte
d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato
si  trova,  nel  qual  caso  e'  trasmessa  senza  ritardo al giudice
competente.
  La  domanda  puo' essere proposta durante il corso del procedimento
di  revisione  o  successivamente;  in  questo  caso essa deve essere
presentata, a pena di inammissibilita', entro 18 mesi dalla pronuncia
della  sentenza  di  annullamento  senza  rinvio  o  al  passaggio in
giudicato della sentenza di assoluzione.
  Le  persone  indicate  nell'articolo precedente possono proporre la
domanda  nello  stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale
indicato  nell'art.  564,  o  giovarsi  di  quella  gia' proposta. La
domanda,  se  proposta  soltanto da alcune di esse, deve contenere la
indicazione delle altre.
  La  domanda e notificata senza ritardo a cura della cancelleria del
giudice   competente  al  Ministro  per  il  tesoro,  il  quale  puo'
intervenire per la determinazione della misura della riparazione".
  Art.  574. (Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione).
-  "Quando  la  sentenza di condanna e' stata annullata senza rinvio,
sulla  domanda  di  riparazione  pronuncia  la sezione della Corte di
cassazione  che  dichiaro'  l'annullamento ovvero, se questo e' stato
dichiarato dalle Sezioni unite, la sezione penale designata dal primo
presidente.
  Quando l'assoluzione e' stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la
competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che
pronuncia la sentenza di assoluzione.
  Il giudice compie anche d'ufficio le indagini che ritiene opportune
e  quindi  trasmette  gli atti al pubblico ministero che conclude per
iscritto.  Le  conclusioni  del  pubblico  ministero  e  gli atti del
procedimento sono depositati in cancelleria e dell'avvenuto deposito,
a cura del cancelliere, viene data comunicazione alle parti.
  Entro  il  termine  di  giorni  20,  le  parti interessate e i loro
difensori  e  il  Ministro  per  il  tesoro  o un suo delegato, hanno
facolta'  di prendere visione degli atti e dei documenti, di estrarre
copia degli stessi e di presentare memorie, istanze e documenti.
  Il  giudice,  a  domanda  delle  parti  o  dei  loro difensori puo'
prorogare,  per  giusta  causa,  il  termine  per  una  sola, volta e
comunque  per non piu' di 20 giorni. Nel caso preveduto dall'art. 572
il  giudice  invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli
aventi diritto, che non abbiano presentato domanda. Chi, regolarmente
invitato,  non  vi  partecipi  decade  dal  diritto "di presentare la
domanda    di   riparazione   successivamente   alla   chiusura   del
procedimento.  Scaduto  il  termine, il giudice delibera in camera di
consiglio,  sentiti,  se del caso, il pubblico ministero, il Ministro
per  il  tesoro  o  un  suo  delegato e le parti interessate o i loro
difensori.
  La  sentenza,  eccetto  i  casi  preveduti  dalla  prima  parte del
presente  articolo e' soggetta a ricorso per cassazione, da parte del
pubblico ministero e degli interessati, anche per il merito.
  In tale sede le parti possono produrre nuovi documenti.
  Il  giudice;  qualora ne ricorrano le condizioni, puo' concedere al
prosciolto una provvisionale a titolo di alimenti".
 

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