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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del
Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle
anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi
delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388, e del
regio decreto 11 marzo 1923, n. 749, per la costruzione di una
caserma, per la Guardia di finanza in Roma.