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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' cosi' modificato:
"Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel Caso in
cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti
il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato provinciale di
assistenza e beneficenza, le Province per gli ospedali psichiatrici e
per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito
il Consiglio provinciale di sanita' e la Giunta provinciale
amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a
gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facolta' di vendita di
medicinali al pubblico.
La decadenza dalla relativa autorizzazione e' pronunciata con
decreto del medico provinciale:
a) per la fine dell'ente e della istituzione;
b) per volontaria rinuncia;
c) per abituale negligenza e irregolarita' nell'esercizio della
farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al
pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal medico provinciale
alla legale rappresentanza.
dell'ente".