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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la, seguente legge:
Art. 1.
Dopo il quarto alinea del primo comma dell'art. 8 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la
Sardegna, e' aggiunto il seguente alinea:
"dai sei decimi del gettito delle imposte di fabbricazione su tutti
i prodotti che ne siano gravati, percette nel territorio della
Regione".
Nel terzo alinea del primo comma di detto articolo sono soppresse
le parole: "sulla manomorta".