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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119, con la
modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938, si
applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di
pressione della campagna 1959-60.
Il limite di spesa complessivo, previsto dall'art. 2 della citata
legge 26 dicembre 1958, n. 1119, e' elevato a lire 700 milioni.