Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1959-60, il complessivo ammontare delle
somme da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai
sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155,
e' fissato in lire 50 miliardi.
Tale somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario e,
corrispondentemente, nello stato di previsione dell'entrata
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
All'occorrenza relativa si provvedera' a carico del capitolo n. 381
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso esercizio finanziario 1959-60, relativo al "fondo da ripartire
fra le Amministrazioni statali per l'applicazione della legge 29
novembre 1957, n. 1155".