Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'art. 2
della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri
oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali
siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunita' europea
del carbone e dell'acciaio sono assimilati ai materiali di produzione
nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali
nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di
tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata
e della imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n.
570.