Legge Ordinaria n. 584 del 24/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 27 giugno 1960 n. 156)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, recante agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342,
concernente  agevolazioni  temporanee  eccezionali  per  lo spirito e
l'acquavite di vino, con le seguenti modificazioni:
    all'articolo  1,  primo  comma,  le  parole:  "al 30 giugno" sono
sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
    all'articolo  2,  primo  comma,  le  parole:  "al 30 giugno" sono
sostituite dalle parole: "al 15 luglio";
    all'articolo  3,  le  parole: "al 1 giugno" sono sostituite dalle
parole: "al 15 giugno";
    all'articolo  4,  le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle
parole: "dal 16 luglio";
    all'articolo  5,  le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle
parole: "dal 16 luglio";
    all'articolo  6,  le parole: "dal 1 luglio" sono sostituite dalle
parole: "dal 16 luglio".
  Dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti articoli:
  "Art.  6-bis.  -  Qualora  particolari  esigenze  lo  richiedano il
Ministro  per l'agricoltura e le foreste - con proprio decreto - puo'
disporre  che  gli acquisti di cui ai precedenti articoli 3 e 6 siano
effettuati per il tramite di enti e di associazioni agricole all'uopo
indicati".
  "Art.  6-ter. - Qualora il produttore viticoltore provi nei modi di
legge - anche contro le risultanze scritte che il prezzo ricevuto per
la  vendita del vino destinato alla distillazione secondo il presente
decreto  e'  stato inferiore a quello stabilito dal decreto stesso, e
che cio' nonostante il distillatore abbia ottenuto gli abbuoni di cui
agli  articoli  precedenti, ha diritto ad ottenere il pagamento della
differenza, e cio' senza pregiudizio delle sanzioni fiscali in quanto
applicabili".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 giugno 1960

                               GRONCHI

                                               TAMBRONI - TRABUCCHI -
                                                      TAVIANI - RUMOR

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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