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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I professori titolari dei Conservatori di musica e delle Accademie
di belle arti che, per trovarsi nelle condizioni previste dall'art.
17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile
1947, n. 373, ratificato, con legge 19 maggio 1950, n. 323, non
poterono prendere parte ai concorsi ordinari ed ebbero quindi
ritardato l'accesso ai ruoli d'insegnamento, sono collocati in
pensione al 75° anno di eta'.