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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole
professionali femminili di cui al secondo comma dell'art. 9 della
legge 8 luglio 1956, n. 782, si applicheranno, ai fini
dell'inquadramento nei ruoli degli Istituti tecnici femminili, le
norme che la legge 12 agosto 1957, n. 799, prevede per
l'inquadramento nei ruoli stessi del personale insegnante di ruolo
nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero
professionale per la donna, assunto, per effetto di concorso, nei
ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per
la donna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1960
GRONCHI
TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA