Legge Ordinaria n. 603 del 11/06/1960 (Pubblicata nella G.U. del 4 luglio 1960 n. 162)
Esonero dall'esame colloquio del personale insegnante e tecnico di ruolo delle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero professionale per la donna, inquadrato nei ruoli degli Istituti femminili ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Al   personale   insegnante   e   tecnico  di  ruolo  delle  scuole
professionali  femminili  di  cui  al secondo comma dell'art. 9 della
legge   8   luglio   1956,   n.   782,   si  applicheranno,  ai  fini
dell'inquadramento  nei  ruoli  degli  Istituti tecnici femminili, le
norme   che   la   legge   12   agosto  1957,  n.  799,  prevede  per
l'inquadramento  nei  ruoli  stessi del personale insegnante di ruolo
nelle scuole professionali femminili annesse alle scuole di magistero
professionale  per  la  donna,  assunto, per effetto di concorso, nei
ruoli speciali transitori delle scuole di magistero professionale per
la donna.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 giugno 1960

                               GRONCHI

                                          TAMBRONI - MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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