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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della
Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 24
giugno 1952, n. 766.
e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte a favore del
personale licenziato da aziende siderurgiche rientranti nella sfera
di applicazione del Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio
1956 e comunque non compreso nell'attuazione della legge 23 marzo
1956, n. 296, della legge 29 novembre 1957, n. 1224, e della legge 25
marzo 1959, n. 176, le provvidenze indicate nelle lettere a), c), d)
dell'alinea 4 del paragrafo stesso.